Cassazione Penale, 04 maggio 2012, n. 16888 - Infortunio mortale, omissioni di un datore di lavoro e di un capo-reparto: pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica
Responsabilità del legale rappresentante di una srl, datore di lavoro, e del capo reparto della stessa società per infortunio mortale di un operaio dipendente, rimasto schiacciato sotto una pesante virola sganciatasi dal carro ponte. Il primo veniva chiamato a rispondere altresì di ulteriori addebiti ossia di aver omesso di predisporre un piano di sicurezza relativo alla lavorazione a cui era stato adibito il dipendente e di non aver attuato misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi; il secondo, a sua volta, veniva imputato dell'omesso controllo della lavorazione pericolosa svolta dalla vittima che si era accinta all'assemblaggio di due virole (grossi cilindri di acciaio) di una torre eolica senza l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
Il primo giudice escludeva la penale responsabilità degli imputati muovendo dal presupposto della ritenuta abnormità ed imprevedibilità della condotta della vittima dell'infortunio, in quanto tale idonea a porsi quale causa esclusiva dell'evento.
Ricorso in Cassazione - I ricorsi sono infondati.
Quanto al datore di lavoro, è stato precisato che il suo compito è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Né, in relazione alla concreta fattispecie, ha alcun rilievo che vi fosse un ulteriore garante - e cioè il T. quale capo-reparto.
Appare opportuno infatti, a parere della Corte, un breve accenno ai principi in relazione all'ipotesi di pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica, ed in particolare con riferimento al caso della presenza della figura di un capo-reparto (equiparabile ad un capo-cantiere) accanto a quella del datore di lavoro.
Come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione dì una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Per quel che riguarda il ruolo di capo-reparto (del tutto assimilabile a quello di capo-cantiere) è stato affermato che <>.
E' nota e pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso dì causalità allorché l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure dì prevenzione. È evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall'avere la vittima operato in condizioni di rischio note all'azienda e non eliminate da chi rivestiva la posizione di garanzia.
Fatto
P.D. e T.A. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano - Sezione Distaccata di Atessa - per rispondere A) del reato di cui agli artt. 113, 589, 1° e 2° comma c.p., per avere il P., quale legale rappresentate della P. Industria Meccanica s.r.l. di Atessa, datore di lavoro, ed il T. quale capo reparto di tale industria, in cooperazione colposa tra di loro e con la violazione delta normativa antinfortunistica, cagionato, per colpa, la morte di D.M., operaio dipendente di tale società, rimasto schiacciato sotto una pesante virola sganciatasi dal carro ponte (reato commesso in Atessa il 4-9-2006); il P., poi, veniva chiamato a rispondere altresì degli ulteriori seguenti addebiti: reato di cui agli artt. 4, 1° e 2° comma ed 89, 1° comma del D. Lvo n. 626/94 per avere, nella suddetta qualità, omesso di predisporre un piano di sicurezza relativo alla lavorazione a cui era stato adibito il dipendente D.M.; del reato di cui agli artt. 35, 2° e 3° comma ed 89, 2° comma del D. Lvo n. 626/94 per non aver attuato, nelle circostanze di cui al capo concernente il reato di omicidio colposo, misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi; il T., a sua volta, veniva anch'egli imputato di ulteriori reati: artt. 4 lett. g) e 90 lett. b) del D. Lvo n. 626/94 per omesso controllo della lavorazione pericolosa svolta da D.M., il quale si era accinto all'assemblaggio di due virole (grossi cilindri di acciaio) di una torre eolica senza l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, consentendo che lo stesso manovrasse da solo la gru a ponte bitrave con un carico non assicurato correttamente (reati commessi il 14-9-
Il Tribunale assolveva entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, in particolare valorizzando la condotta della vittima dell'infortunio dal Tribunale stesso ritenuta del tutto imprudente e tale da porsi quale causa esclusiva dell'evento.
Avverso detta sentenza proponevano appello tanto il Procuratore della Repubblica, quanto le varie parti civili costituite.
Il Procuratore della Repubblica, nel suo atto di impugnazione, deduceva sostanzialmente l'irrilevanza del comportamento imprudente del lavoratore ai fini della sussistenza del nesso di causalità, evidenziando che le violazioni della normativa antinfortunistica erano state accertate dall'ispettore del lavoro, dott. P.D. ed erano da porsi in rapporto causale con l'evento. Le parti civili R.F. e D.C., deducevano che, per prassi, le mansioni cui era adibito il D.- deceduto in conseguenza dell'infortunio "de quo" - venivano svolte in maniera definita "artigianale" dall'ispettore del lavoro, e cioè in condizioni pericolose per l'incolumità del lavoratore e senza l'osservanza delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica, e precisavano che solo a seguito dell'infortunio stesso, ed in conseguenza delle prescrizioni impartite dall'ispettore del lavoro ai responsabili dell'azienda, erano state adottate adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro.
La Corte d'Appello di L'Aquila, ribaltando il verdetto del primo giudice, affermava la penale responsabilità degli imputati condannandoli alle rispettive pene ritenute di giustizia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Basandosi su tali risultanze probatorie fa Corte territoriale così conclusivamente si esprimeva: la ditta del P., con ciò contravvenendo alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 35 del D. Lvo n. 626/94, non aveva, all'epoca del fatto, assolutamente dato disposizioni particolari e specifiche per lo svolgimento della delicata procedura di assemblaggio ed accoppiamento delle virole costitutive delle torri eoliche e, per le stesse ragioni, non aveva, dunque, adottato in ditta, al di là di una generica prescrizione contenuta a pag. 51 del documento di valutazione dei rischi, concrete misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle suddette attrezzature destinate a sollevare carichi così rilevanti: in particolare, e sotto tale ultimo profilo, era risultato che, di fatto, il datore di lavoro consentiva, sia pure in casi particolari e non generalizzati, l'adozione di prassi difformi da quella già essa stessa solo per consuetudine (e non per specifica prescrizione) di fatto attuata; siffatte modalità talvolta consentite dalla ditta, in persona del datore di lavoro (vari testi escussi avevano riferito che il P. non stava solo negli uffici, ma si recava spesso sui luoghi di lavoro a controllare ed a dare disposizioni, ragion per cui era ben difficile sostenere che egli non fosse a conoscenza di modi di procedere anche del tipo di quello posto in essere dal D.nel giorno del fatto), e non ostacolate neppure dal capo-reparto T. [in violazione, in tal caso, del disposto dell'art. 4, 3° comma lett. f del D. Lvo n. 626/94, cosi dovendosi diversamente qualificare il fatto contravvenzionale di cui al capo D)] erano estremamente precarie e pericolose, dato che la virola, in pratica, veniva ad essere sostenuta da oggetti e congegni destinati facilmente a cedere proprio a fronte del peso non indifferente della stessa virola, come, del resto, accaduto nel caso dell'infortunio di cui era rimasto vittima il D.; appariva evidente che la mancata adozione di un piano di sicurezza relativo alla specifica lavorazione alla quale era adibito il D. e, soprattutto, il mancato divieto, a livello tecnico-organizzativo (da parte del datore di lavoro P.) quantomeno dell'adozione, di fatto, di procedure operative non conformi alla prassi in concreto realizzatasi in ditta, nonché il mancato controllo (da parte del capo reparto T.) circa l'eventuale adozione di sistemt operativi difformi dalla prassi instauratasi e, di per se stessi, pericolosi, avevano avuto una indubbia efficacia concausale (unitamente alla condotta colposa dello stesso lavoratore nell'adozione delle suddette procedure di assemblaggio) nella determinazione dell'evento mortale; né poteva sostenersi che il comportamento tenuto in concreto dalla vittima, per quanto oggettivamente imprudente, fosse stato anomalo ed imprevedibile tanto per il P.: quanto per il T., sì da potersi considerare come causa sopravvenuta ed unica dell'evento.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto di impugnazione, deducendo censure che possono così riassumersi: 1)
Ha depositato memoria il difensore delle parti civili con argomentazioni finalizzate a contrastare il ricorso proposto dal P. e dal T..
Diritto
I ricorsi sono infondati nei termini di seguito precisati.
Il primo giudice aveva escluso la penale responsabilità degli imputati muovendo dal presupposto della ritenuta abnormità ed imprevedibilità della condotta della vittima dell'infortunio, in quanto tale idonea a porsi quale causa esclusiva dell'evento.
Ciò detto in ordine alla dinamica dell'infortunio - quale ricostruita dai giudici di merito secondo le cadenze fattuali sopra ricordate nella parte narrativa - mette conto sottolineare che con il ricorso non è stata contestata la posizione di garanzia degli imputati, nelle rispettive vesti di datore di lavoro, il P., e capo-reparto il T.. Per mera completezza argomentativa - ed avuto riguardo alle tragiche conseguenze derivate dall'infortunio "de quo" - appare peraltro opportuno un breve accenno ai principi enunciati nella giurisprudenza di questa Corte in relazione all'ipotesi di pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica, ed in particolare con riferimento al caso della presenza della figura di un capo-reparto (equiparabile ad un capo-cantiere) accanto a quella del datore di lavoro.
Quanto al datore di lavoro, è stato precisato che il suo compito è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr., Sez IV, 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (conf. Sez. rv, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore dì lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti). Né, in relazione alla concreta fattispecie, ha alcun rilievo che vi fosse un ulteriore garante - e cioè il T. quale capo-reparto - posto che, come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515 riv. 230398) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione dì una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Per quel che riguarda il ruolo di capo-reparto (del tutto assimilabile a quello di capo-cantiere) è stato affermato che <> (in termini, Sez. 4, n. 12673 de! 04/03/2009 Ud.- dep. 20/03/2009 - Rv. 243216). D'altra parte, in via di principio generale, il capo-reparto (ruolo che ricopriva il T.) è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti (ovvero terze persone estranee ai lavori). E' sufficiente al riguardo richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n, 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (in termini, "ex plurimis", Sez. IV, 19 febbraio 1998, n. 3948).
I motivi di ricorso sviluppano diffusamente la tesi dell'abnormità della condotta del D.G. e valorizzano a tal fine le argomentazioni del primo giudice sostenendo che le stesse non sarebbero state adeguatamente confutate dalla Corte d'Appello che, a dire dei ricorrenti, si sarebbe sottratta ad un puntuale confronto con i dati giuridici e fattuali ai quali il Tribunale aveva ancorato il proprio convincimento.
Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass. 9.6.1994 n. 9425; Cass. 9.2.1990 n. 4333), in relazione al vizio di legittimità previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è certamente libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, ma ha tuttavia l'obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, quale mera esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento m direzione della verità. Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria, e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice. Trattasi di principio autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno avuto modo di precisare quanto segue: "In tema di motivazione delta sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. Un. 33748 del 12/07/2005 Ud. - dep. 20/09/2005 - Rv. 231679).
Ciò posto, occorre ora verificare se, nel caso in esame,
La risposta è affermativa.
Il ragionamento seguito dai giudici di seconda istanza risulta assolutamente ineccepibile. E' nota e pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso dì causalità allorché l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure dì prevenzione. È evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo, che e conseguito, nella specie, dall'avere la vittima operato in condizioni di rischio note all'azienda e non eliminate da chi rivestiva la posizione di garanzia. Chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte del lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo. È il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui sì risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui. È da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. E' stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in caso di infortunio sui lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questoxc sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Alla stregua di tale principio, la tesi difensiva si appalesa dunque infondata
Né rileva, per quanto fin qui detto, e per quel che riguarda la specifica posizione del T., che questi, al momento dell'infortunio, si trovasse sul piazzale dello stabilimento: l'infortunio non si verificò per un fattore improvviso ed imprevedibile bensì nel corso di una fase lavorativa svolta secondo quella "prassi" rischiosa, al T. (così come al P.) ben nota.
Neppure coglie nel senso la deduzione difensiva secondo cui
Va peraltro rilevato che nelle more è frattanto maturato il termine massimo prescrizionale delle contravvenzioni per le quali pure vi è stata condanna del P. e del T., tenuto conto che le stesse sono state accertate il 14 settembre 2006; vero è che la prescrizione è intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, ma va dato atto che il ricorso proposto dal P. e dal T. non presenta profili dì inammissibilità riconducibili a censure manifestamente infondate ovvero non deducibili in sede di legittimità (che non avrebbero consentito di rilevare l'intervenuta prescrizione in quanto causa originaria di inammissibilità. Di tal che, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle contestate contravvenzioni perché estinti i reati per intervenuta prescrizione (non sussistendo i presupposti per il proscioglimento nel mento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.), e va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta dalla Corte d'Appello agli imputati, pari a complessivi euro 1.500,00 di ammenda per il P. ed euro 200,00 di ammenda per il T. Il rigetto del ricorso relativamente alla ritenuta colpevolezza degli imputati per il reato di omicidio colposo in danno del D., comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, F.R., C.D., J.D. e C.L., che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre spese generali, IVA e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contestate contravvenzioni perché estinti i reati per intervenuta prescrizione, ed elimina le relative pene nella misura di euro 1.500,00 di ammenda per il P. ed euro 200,00 di ammenda per il T.
Rigetta nel resto i ricorsi, e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, F.R. C.D., J.D. e C.L., liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..