Art. 26 del D. Lgs. 81/08
Obbligo del committente di informare le
imprese appaltatrici dei Rischi presenti nel luogo di lavoro
Disponibilità giuridica dei luoghi
Identificazione del Committente e dei suoi
obblighi rispetto al dettato dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08
Breve Commento della sentenza
di Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl - Una sentenza che pone
dei punti fermi nell’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, almeno
su un punto, la identificazione del Committente in base alla
“disponibilità giuridica dei luoghi in cui vengono eseguiti i lavori”.
La sentenza tuttavia ripropone alcuni dei temi che abbiamo molte volte
sollevato il rapporto fra il comma 2 e il 3, che recita come segue:
“3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze ovvero individuando………………………………..”
Il comma 2 come evidenziato più volte fa
riferimento ad uno spettro più ampio, ne sono testimonianza le
ripetute sentenze di cassazione sul punto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i
datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
La scrittura dell’art. 26 (articolo che assorbe il comma 3 del D. Lgs.
626/94) la formulazione dell’art. 3 è assai contradditoria – non solo
non potenzia la normativa – si deve evidenziare che nei settori ad alto
Rischio Industriale vi erano già norme restrittive – che la maggioranza
dei gravi e ripetuti incidenti in ambiente confinato e/o sospetto di
inquinamento si erano verificati in siti significativi dal punto di
vista industriale e che rispetto alle situazioni diffuse e non
controllate non sono stati fatti passi avanti importanti. Prova ne sono
i ripetuti incidenti, che si sono verificati fino al 2017.
Il DUVRI non doveva essere considerato adempimento agli obblighi
derivanti dal comma 2.
La formulazione del comma 3 tende a limitare l’applicazione più ampia e
a parere nostro più corretta del comma 2 – orizzonte più ampio su cui
sono stati messi dei punti fermi nella giurisprudenza consolidata, con
ripetute sentenze di cassazione.
Stralcio sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2017, n. 31410
“7. Ne deriva che l'obbligo di informativa dettagliata del
rischio esistente nell'ambiente di lavoro - di cui all'art. 26, comma 1,
lett. b), d.lgs. 81/08 - nel caso incombeva esclusivamente sull'istituto
di credito committente, mentre MP FACILITY non aveva alcun onere di
verificare autonomamente la sicurezza dei locali, non essendo
intervenuta con personale sul posto prima o contestualmente al personale
della ditta subappaltatrice.
E' evidente che se la banca committente avesse informato MP FACILITY del
rischio in questione, tale informazione avrebbe dovuto essere
doverosamente comunicata da quest'ultima al subappaltatore, ma in
difetto di tale presupposto non si può porre a carico dell'odierno
imputato un obbligo informativo relativamente ad un rischio da lui non
conosciuto a causa del comportamento negligente del datore di
lavoro/committente, né conoscibile in assenza di concreto intervento sul
luogo di lavoro di personale tecnico della propria azienda.”
Segue ampio stralcio della sentenza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2017, n. 31410 - Appalto e
subappalto. Responsabilità in caso di infortunio del lavoratore della
ditta subappaltatrice
Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza:
01/03/2017
Fatto
1. Con sentenza del 14.3.2016 la Corte di appello di Torino ha
confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, sez. distaccata di
Mondovì, appellata da P.T., che ha dichiarato la penale responsabilità
di quest'ultimo, unitamente a quella di R.Z., in relazione
all'infortunio sul lavoro avvenuto a Mondovì in data 9.6.2010 in danno
di A.P., a seguito del quale il lavoratore riportava una malattia ed
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata di 90
giorni.
1.1. La parte lesa era dipendente della ditta ROSS-SERVICE S.r.l.,
subappaltatrice della ditta MP FACILITY S.p.A., di cui il P.T. era
amministratore delegato.
Oggetto del subappalto erano lavori per la riparazione del gruppo frigo
dell'impianto di condizionamento sito nella filiale di Mondovì della
Banca Intesa San Paolo, lavori appaltati dalla banca alla ditta MP
FACILITY, la quale li aveva appunto subappaltati alla ditta
ROSS-SERVICE.
L'apparecchiatura da riparare si trovava in un vano accessorio di
pertinenza della banca, raggiungibile da un cortile esterno; il locale
era accessibile, carponi, attraverso uno sportello metallico di piccole
dimensioni. A.P. vi accedeva ed iniziava a lavorare sul gruppo frigo; ad
un certo punto, nel rispondere al telefono cellulare, si spostava
all'indietro e inavvertitamente calpestava una zona del pavimento non
pedonabile, composta da lastre in plexiglass, le quali cedevano sotto il
peso del lavoratore, provocandone la caduta nel vano sottostante (un
corridoio di sicurezza della banca) tre metri più in basso.
1.2. Si rimprovera a P.T., quale amministratore delegato della MP
FACILITY, ditta subappaltante, di non aver rilevato e segnalato alla
subappaltatrice ROSS-SERVICE il rischio specifico di caduta correlato
alla presenza, nel vano di lavoro, di una porzione di pavimento non
calpestabile. Secondo il giudice di merito tale obbligo incombeva, in
prima battuta, sul committente (Banca Intesa San Paolo) e, in seconda
battuta, sulla ditta appaltatrice MP FACILITY, che in veste di
subappaltante aveva a sua volta l'onere di verificare essa stessa
l'effettivo stato dei luoghi, allo scopo di rendere edotta l'impresa
subappaltatrice del suddetto rischio, secondo un sistema a cascata
necessariamente coinvolgente tutta la catena delle posizioni di garanzia
deputate ad assicurare una tutela del lavoratore attraverso l'adozione
di appropriate misure di prevenzione.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione il P.T., a
mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto
di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge in relazione all'art. 26, comma 1, d.lgs.
81/2008.
Deduce la erronea interpretazione dell'art. 26 cit. da parte della Corte
territoriale, che ha applicato la normativa in questione senza operare
la necessaria distinzione tra lavori affidati in appalto, realizzati
all'interno dell'azienda committente (commi 1 e 2), e lavori appaltati
eseguiti in luoghi al di fuori della disponibilità del committente
(comma 3). L'obbligo di cooperazione in tema di prevenzione sugli
infortuni del lavoro tra committente e appaltatore, con particolare
riguardo agli obblighi informativi, sussiste solo in quei casi in cui
l'esecuzione dei lavori è di tale natura da porre in pericolo la
incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore, ma anche di quelli
del committente. Sicché, dal momento che la cooperazione tra committente
e appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai
lavoratori dipendenti di entrambe le parti e, soprattutto, i pericoli
derivanti dalla interferenza tra pluralità di processi produttivi,
ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è
esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che
coinvolgono unicamente questi ultimi.
Nel caso in disamina il dovere di sicurezza erroneamente imputato al
P.T. gravava invece esclusivamente sul diretto datore di lavoro
dell'Infortunato, unico destinatario delle disposizioni
antinfortunistiche, avendo assunto in proprio il rischio inerente
all'esecuzione dei lavori, in assenza di alcun rischio interferenziale.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 26
cit., con specifico riferimento alla tematica dell'incidenza sulla
responsabilità dell'imputato P.T. della correlativa responsabilità del
datore di lavoro dell'infortunato (posizione definita separatamente con
patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.).
Deduce che se è vero che nell'affidare i lavori all'appaltatore il
committente non è automaticamente esonerato dall'osservare le norme di
sicurezza che avrebbe necessariamente dovuto applicare in caso di
diretta esecuzione dell'intervento, è altrettanto chiaro che la
responsabilità del committente per l'inosservanza degli specifici
obblighi di informazione e cooperazione non è di automatica
applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo
pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei
lavori.
Nel caso i lavori erano stati affidati ad impresa con idonee capacità
tecniche e professionali; non vi erano interferenze tra l'impresa
subappaltante e quella subappaltatrice; la prestazione doveva essere
effettuata nei locali nella disponibilità di altro soggetto (la
committente Banca Intesa); il rischio stesso non era evidente; non
spettava a MP FACILITY la verifica dell'ambiente di lavoro, in quanto
tale onere era stato commissionato al subappaltatore. Da tutti questi
elementi doveva desumersi l'insussistenza in capo all'imputato del
profilo di colpa afferente alla violazione di legge ritenuta nei suoi
confronti.
IlI) Vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento
soggettivo del reato in contestazione.
Si duole del fatto che la Corte, attribuendo la colpa all'imputato, non
ha affrontato il diverso e più ampio tema dell'affidamento che costui
aveva riposto sull'adempimento da parte del datore di lavoro
dell'infortunato degli obblighi che lo stesso aveva assunto, tra i quali
spiccava quello di verificare l'ambiente di lavoro.
Lamenta che nessuna risposta è stata data dalla Corte territoriale a
questo specifico motivo di doglianza.
IV) Violazione di legge in relazione all'art. 1304 cod. civ.
In subordine, qualora fossero respinti i primi tre motivi, si contesta
la decisione impugnata con riferimento alla condanna dell'imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita,
nonostante quest'ultima avesse sottoscritto con l'assicuratore del
coimputato (la cui posizione era stata definita con patteggiamento) una
transazione, di cui il P.T. ha dichiarato di voler profittare anche ai
sensi dell'art. 1304 cod. civ.
3. Con memoria depositata il 7.2.2017 la parte civile, ritenute esenti
da censure le motivazioni della sentenza impugnata e giuridicamente
corrette le disposte statuizioni civili, chiede il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. E' indubbio che l'addebito colposo che è stato mosso all'odierno
imputato, quale amministratore delegato della ditta subappaltante MP
FACILITY, trova il suo fondamento giuridico - secondo la prospettazione
dei giudici di merito - nella disposizione di cui all'art. 26, comma 1
lett. b), d.lgs. n. 81/08.
Tale norma trova il suo presupposto applicativo nella circostanza che il
datore di lavoro abbia affidato lavori o servizi a soggetti terzi
(imprese o lavoratori autonomi) «all'interno della propria azienda, o di
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'Intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto». La ratio
della norma è evidente: solo la disponibilità effettiva, nel senso di
disponibilità giuridico/operativa, dei luoghi in cui si svolgono i
lavori consente al datore di lavoro/committente di avere (o comunque di
essere tenuto ad avere) compiuta conoscenza delle specifiche
caratteristiche degli stessi e quindi dei rischi ad essi connessi. Da
ciò consegue l'obbligo di cui alla lett. b) dell'art. 26 cit. di fornire
ai soggetti terzi (operanti nei propri "spazi" di lavoro) «dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività». Informazioni che non
potrebbero essere fornite da un soggetto che non avesse conoscenza dei
luoghi, per mancanza di un effettivo legame giuridico/operativo con
l'ambiente di lavoro.
Ne discende che per stabilire se il subappaltante abbia obblighi
informativi nei confronti dell'impresa subappaltatrice in ordine ai
rischi connessi all'ambiente di lavoro, occorre previamente accertare se
questi abbia la effettiva disponibilità dei luoghi in cui deve svolgersi
l'appalto, poiché altrimenti non troverebbe applicazione nei suoi
confronti la citata disposizione di cui all'art. 26, comma 1, lett. b).
3. Nel caso in disamina il giudizio di merito ha accertato, in fatto,
che l'attività di lavoro riguardante l'appalto (riparazione di un gruppo
frigo) si è svolta in un vano accessorio di pertinenza della banca
committente, raggiungibile da un cortile esterno; il locale era
accessibile, carponi, attraverso uno sportello metallico di piccole
dimensioni. L'infortunio è derivato dalla presenza, nei pressi del
gruppo frigo, di una zona non calpestabile (composta da lastre in
plexiglass) che ha ceduto sotto il peso del lavoratore, provocandone la
caduta nel vano sottostante, tre metri più in basso.
L'istituto di credito committente aveva appaltato la riparazione del
gruppo frigo alla ditta MP FACILITY, la quale lo aveva a sua volta
subappaltato alla ditta ROSS-SERVICE, il cui dipendente aveva subito
l'infortunio.
In sostanza, la ditta subappaltante, amministrata dal prevenuto, si è
totalmente affidata alla ditta subappaltatrice per la esecuzione dei
lavori da svolgere nei locali della banca committente.
4. La Corte territoriale ha affermato che l'obbligo di fornire
dettagliate informazioni sui rischi specifici (nella specie: pavimento
non calpestabile) esistenti nell'ambiente di lavoro incombeva, in prima
battuta, sul committente (vale a dire la banca Intesa San Paolo), e in
seconda battuta sul subappaltante (vale a dire MP FACILITY), che «aveva
a sua volta l'onere di verificare essa stessa l'effettivo stato dei
luoghi» (pag. 7), in modo da informarne la ditta subappaltatrice. Da ciò
ha tratto, essenzialmente, la colpa e quindi la responsabilità del P.T..
5. Ma un simile ragionamento è censurabile in diritto, in quanto la
Corte di merito in questo modo ha "creato" un onere che non trova alcun
fondamento nella invocata disciplina di cui all'art. 26, comma 1 lett.
b), che come si è visto fonda gli obblighi informativi del datore di
lavoro nei confronti dell'appaltatore su presupposti diversi, costituiti
dalla disponibilità giuridico/operativa da parte del primo dell'ambiente
di lavoro in cui deve operare il secondo.
Invece nel caso di specie è stato accertato che la ditta subappaltante
(MP FACILITY) non aveva (né poteva avere) alcuna conoscenza
dell'ambiente di lavoro oggetto di appalto, trattandosi di un piccolo
locale costituito da un circoscritto vano accessorio di pertinenza
esclusiva della banca committente.
E' certamente vero che la committente aveva un preciso obbligo
informativo nei confronti della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 26
cit., trattandosi di appalto che doveva essere eseguito all'interno di
locali nell'ambito dei quali si svolgeva la propria attività.
Non altrettanto può dirsi nei confronti della ditta subappaltante, che
non aveva alcuna disponibilità giuridico/operativa del vano accessorio
in questione, all'interno del quale non aveva mai operato né era tenuta
ad operare, avendo totalmente subappaltato il lavoro alla ditta
ROSS-SERVICE, dotata dei necessari requisiti tecnici per effettuare il
richiesto intervento.
E' indubbio, insomma, che il governo del rischio costituito dalla
presenza delle lastre di plexiglass non calpestabili, causa
dell'infortunio, spettasse in via esclusiva alla banca committente,
trattandosi di ambiente di esclusiva pertinenza della stessa, e soltanto
da essa conosciuto o comunque conoscibile.
6. Sotto altro profilo può aggiungersi che la disciplina di cui all'art.
26 d.lgs. n. 81/08 è notoriamente destinata a regolamentare la gestione
della prevenzione dei rischi c.d. interferenziali, vale a dire dei
rischi che si verificano in conseguenza di un contatto potenzialmente
pericoloso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o
comunque tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti. La ratio della norma è quella
di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino
ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate
attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro; ciò in funzione
dell'effetto che tale rapporto crea, cioè l’interferenza tra
organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i
lavoratori di tutte le imprese coinvolte.
E' noto che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun
datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo
responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che
coinvolgano unicamente questi ultimi; la cooperazione tra committente ed
appaltatore è imposta dalla norma in disamina soltanto per eliminare i
rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti (Sez. 4, n.
28197 del 21/05/2009, Valles e altri, Rv. 24469101). Inoltre, ai fini
dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi
ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita
al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire
contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che
tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le
organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori
rischi per l'incolumità dei lavoratori. Tale interferenza deve essere
necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla
coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna
delle quali facente capo a soggetti diversi (Sez. 4, n. 44792 del
17/06/2015, Mancini e altro, Rv. 26495701)
Se questo è il significato e lo scopo della norma di cui all'art. 26
d.lgs. n. 81/08, da cui dipendono le condizioni per la sua applicabilità
anche in relazione agli obblighi da essa imposti, appare evidente che
nel caso che occupa non si è mai posto un problema di rischio
interferenziale tra i lavoratori della MP FACILITY e quelli della ditta
subappaltatrice, atteso che il contratto di subappalto non ha mai
previsto l'intervento operativo di personale della ditta subappaltante,
ma esclusivamente quello di personale della ditta ROSS-SERVICE
all'interno dei locali di pertinenza della banca committente.
Una problematica di rischio interferenziale poteva, semmai, porsi fra il
personale della ditta ROSS-SERVICE e quello della banca, non certo con
il personale della MP FACILITY, date le caratteristiche ed i contenuti
del contratto di subappalto stipulato fra le predette aziende.
7. Ne deriva che l'obbligo di informativa dettagliata del
rischio esistente nell'ambiente di lavoro - di cui all'art. 26, comma 1,
lett. b), d.lgs. 81/08 - nel caso incombeva esclusivamente sull'istituto
di credito committente, mentre MP FACILITY non aveva alcun onere di
verificare autonomamente la sicurezza dei locali, non essendo
intervenuta con personale sul posto prima o contestualmente al personale
della ditta subappaltatrice.
E' evidente che se la banca committente avesse informato MP FACILITY del
rischio in questione, tale informazione avrebbe dovuto essere
doverosamente comunicata da quest'ultima al subappaltatore, ma in
difetto di tale presupposto non si può porre a carico dell'odierno
imputato un obbligo informativo relativamente ad un rischio da lui non
conosciuto a causa del comportamento negligente del datore di
lavoro/committente, né conoscibile in assenza di concreto intervento sul
luogo di lavoro di personale tecnico della propria azienda.
8. D'altro canto, l'onere che il giudice di merito ha ritenuto
sussistente a carico del prevenuto si pone in insanabile contrasto e
contraddizione proprio con gli specifici obblighi di informazione
previsti dall'art. 26 lett. b) cit. e posti a carico del datore di
lavoro/committente presso la cui unità aziendale devono svolgersi i
lavori: non sarebbe rispettoso del generale principio di personalità
della colpevolezza affermare che l'appaltatore rimasto vittima di una
simile condotta negligente da parte del committente debba rispondere a
sua volta della stessa omissione nei confronti del subappaltatore, in
mancanza delle condizioni di conoscenza della situazione
pregiudizievole, e quindi senza alcuna possibilità di avere il governo
del relativo rischio, rimesso invece alla competenza esclusiva
dell'unico soggetto consapevole della sua esistenza, vale a dire, nel
caso in disamina, la banca committente.
Del resto l'orientamento di questa Sezione è nel senso che gli obblighi
di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 cit. rappresentano
per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della
loro posizione di garanzia ed in quanto tali delimitano l'ambito delle
rispettive responsabilità (Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, P.C. e altri
in proc. Carfi' e altri, Rv. 26768701).
Nel caso di cui si tratta è indubbio che la banca committente aveva un
obbligo di informazione, cooperazione e coordinamento verso tutte le
imprese coinvolte nell'appalto da eseguirsi nei propri locali, con la
conseguenza che solo ad essa era riconducibile la posizione di garante
dello specifico rischio riguardante l'ambiente di lavoro su cui dovevano
operare le ditte appaltatrici (e nello specifico la sola ditta
subappaltatrice, sulla scorta del contratto stipulato con MP FACILITY).
Sotto questo profilo il richiamo alla disciplina di cui all'art. 26,
comma 1, lett. b) cit. per fondare l'obbligo di informativa a carico
della ditta amministrata dall'odierno prevenuto è del tutto erroneo
giuridicamente perché incongruo rispetto ai dati fattuali emersi ed
evidenziati dagli stessi giudici di merito.
In altri termini l'imputato, lungi dall'essere artefice della condotta
omissiva addebitabile (e addebitata) al responsabile della banca
committente, ne è stato la prima vittima, in quanto sullo stesso non
gravava alcun obbligo, in mancanza di situazioni di rischio
interferenziale coinvolgenti i propri lavoratori e quelli della ditta
subappaltatrice, di fornire dettagliate informazioni su locali che non
erano di sua pertinenza ma che erano nella esclusiva disponibilità della
banca committente.
9. Conseguentemente l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio,
poiché l'unico profilo di colpa specifica che risulta addebitato al
P.T., in relazione alla violazione dell'art. 26, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 81/08, è risultato inconsistente per violazione di legge, per
cui si deve concludere nel senso che il ricorrente non ha commesso il
fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente
non ha commesso il fatto.
Così deciso il 1 marzo 2017