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Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sulla Formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08

Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori

Prima analisi del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl

Nell’accordo Stato, Regioni e Province Autonome sulla Formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si regolamenta la durata, i metodi e i contenuti del percorso formativo, gli elementi più significativi per noi appaiono i seguenti:

Durata del percorso formativo

Aver individuato tre fasce di Rischio in relazione alla tipologia settoriale

Basso – Medio ed Alto

Aver previsto una prima parte generale limitata a 4 ore

Aver previsto in relazione alla fascia di Rischio la parte più lunga del percorso formativo,  sui rischi specifici, derivati dal DVR – 4 ore per i settori a Rischio basso – 8 ore per quelli a Rischio Medio e 12 ore per quelli a Rischio alto.

Metodologie di insegnamento ed apprendimento

Sui metodi didattici -formativi l’accordo, raccoglie le esperienze più avanzate e positive, che in questi ultimi anni si sono realizzate - Contrasta con quella didattica “improvvisata”, formale e burocratica che è presente in molti settori della formazione - Contrasta la consuetudine di assolvere formalmente all’obbligo, tramite un “verbale” da mostrare quando è necessario e richiesto.

Problem Solving

Come Ente Formatore abbiamo sempre utilizzato metodi didattici interattivi, soprattutto basati sul problem solving – abbiamo privilegiato incontri preso i luoghi di lavoro, comunque anche in aula abbiamo utilizzato attrezzature e DPI.

Riteniamo che il punto 3. dell’allegato A) , dal titolo “metodologie di insegnamento/apprendimento” contenga indicazioni molto importanti e da condividere.

Stralcio del punto 3 dell’allegato A)

 003

In merito al paragrafo successivo si fa riferimento a modalità e-learning, in più circostanze noi ci siamo espressi contro la Formazione a Distanza, in questo ambito così complesso, come la sicurezza sul lavoro; tuttavia riteniamo che nell’accordo vi siano delle indicazioni e limitazioni che possono consentirne un utilizzo più certo e utile.

Utilizzare le possibilità offerte dalla comunicazione a distanza e dai nuovi orizzonti dell’informatica è indispensabile, soprattutto se ci riferiamo alla rapidità e ampiezza della opportunità di effettuare ricerche sui diversi aspetti della tecnica e di ogni altro argomento, sulla possibilità di comunicare tempestivamente informazioni ecc..

Le nuove tecnologie informatiche si debbono utilizzare anche in aula, per rendere più attiva la partecipazione dei discenti, per organizzare simulazioni e esercitazioni alla identificazione di Rischi e delle procedure da adottare per prevenirli.

In merito ai corsi a distanza, corsi da certificare, occorre molta prudenza perché possono trasformarsi in strumenti per avere una soluzione formale, rispetto a quella sostanziale – nell’ambito della formazione a distanza vi sono ancora troppe variabili incontrollabili.

L’accordo anche in questo campo, quello della formazione a distanza, raccoglie molte delle critiche che erano state fatte ad un suo utilizzo generalizzato.

L’accordo indica i percorsi formativi realizzabili  con modalità e-learning:

006

Punto 5 allegato A) – Preposti

008 

Come si può desumere da una rapida lettura del testo,  le modalità e-learning, possono essere utilizzate nella parte formativa, che non prevede forme di esercitazione, vedi tutta la parte inerenti i rischi specifici. Per analogia riteniamo che i corsi di Primo Soccorso ed Antincendio non possono essere effettuati con le modalità e-learning, proprio perché in tali corsi è fondamentale l’esercitazione pratica. 

Norme transitorie

I datori di lavoro devono sottoporre a formazione i Dirigenti e i Preposti già in forza entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo sulla gazzetta ufficiale.

Per i nuovi assunti la formazione si deve realizzare entro 60 gg dalla data di inizio del rapporto di lavoro

010

Tutti coloro che hanno frequentato i corsi più di 5 anni prima dell’entrata in vigore dell’accordo devono frequentare il corso di aggiornamento entro 12 mesi.

Entro 12 mesi devono essere integrati i percorsi formativi, secondo la durata prevista dall’accordo – se un lavoratore edile ha frequentato il corso di base di 8 ore dovrà integrare fa formazione per la durata di altre 8 ore.

Non sono tenuti a frequentare il corso i Dirigenti che hanno partecipato a corsi per ASPP e RSPP, alla data di entrata in vigore dell’accordo – sono soggetti al normale obbligo di aggiornamento.

Aggiornamento

L’obbligo di aggiornamento è quinquennale e la sua durata minima e di 6 ore.

E’ importante precisare che:

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Pertanto l’accordo regolamenta solo la formazione di base, mentre tutti gli altri obblighi debbono sono soggetti a percorsi formativi specifici.

Crediti formativi

È molto importante che l’accordo precisi e seguenti elementi:

œ       Inizio di un nuovo rapporto di lavoro – cambio di azienda da parte del lavoratore nello stesso settore – somministrazione di lavoratori nello stesso settore.

œ       La formazione generale e quella specifica costituisce credito formativo, cioè il lavoratore non deve frequentare un nuovo corso di base.

œ       Nel caso di cambio di azienda in settori diversi, la formazione generale costituisce credito formativo, mentre quella specifica deve essere ripetuta, stesso ragionamento per la somministrazione.

œ       Il passaggio nella stessa azienda ad una mansione con un Rischio maggiore, il lavoratore deve partecipare alla formazione aggiuntiva prevista per la categoria superiore di rischio, fermo restando il credito formativo dei corsi a cui ha già partecipato.

Molti sono gli altri aspetti da valutare con attenzione, ci preme sottolineare che nell’accordo in merito ai crediti formativi,  si fa riferimento al fatto che il datore di lavoro,  deve comunque valutarne la congruità rispetto ai Rischi individuati nel DVR, ed eventualmente integrare la formazione specifica.

Ci preme precisare che, nei settori dei cantieri temporanei e mobili è molto importante tener in considerazione che l’apertura di un nuovo cantiere, già di per sé costituisce obbligo di aggiornamento della formazione, almeno sui rischi presenti nel contesto ambientale, oltre che sulle specifiche tipologie costruttive e logistiche.