DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)

Il giorno 8 agosto
2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, in cui sono
state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008,
così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n.
69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo
conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività
Commento del
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Il Decreto emanato nella seconda parte del mese di luglio
2014, mette un punto in tutta la vicenda cosiddetta “Palchi” –
indica le modalità di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08,
nei lavori del settore Spettacoli e Fiere. Il
Decreto è diviso in due Capi – Capo I che regolamenta spettacoli
ecc, dall’art. 1 all’art. 4. – Capo II che regolamenta le
manifestazioni fieristiche, dall’art 5 all’art. 10. Allegati
– il Decreto è corredato da 6 allegati + un allegato 3.1 e 6.1 per
un totale di 8 allegati.
Link -
Elenco allegati Nell’art. 1 e
nell’art. 2 viene indicato il campo di applicazione – importante
leggere in modo coordinato il comma 2 dell’art. 1 e l’art. 2 –
confrontandoli con l’art. 3 che indica le situazioni in cui NON si
applica il Titolo IV capo I del D. Lgs. 81/08.
Link – Campo di applicazione - con la colonna sinistra della pagina in cui vi sono le situazioni in cui si applica il Tiolo IV capo I del D. lgs. 81/08 - colonna destra situazioni in cui non si applica
Come si potrà evincere da una rapida lettura, si è ragionevolmente scelto di far applicare il Titolo IV del D. Lgs. 81/08, nelle situazioni più complesse – contesti ambientali – strutture miste e di altezza significativa – presenza di più imprese e un numero significativo di lavoratori dipendenti ed autonomi – presenza di lavoratori stranieri – tempi di allestimento in relazione ai programmi degli Eventi. L’art. 4 regolamenta alcune norme
del capo II del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 applicabili nei lavori
di montaggio e smontaggio di opere temporanee per manifestazioni
musicali, teatrali, cinematografiche ecc. – in particolare oltre a
indicare un principio generale, quello secondo cui le norme
contenute nel capo II del Tutolo IV sono applicabili tenendo conto
della specificità del settore, nei commi successivi ci si
concentra sulle opere provvisionali, sui percorsi formativi
per gli addetti che operano su fune e che eseguono i montaggi delle
opere temporanee.
Ribadito che i lavoratori che operano su fune debbono
effettuare la formazione teorica e pratica prevista dall’art. 116
del D. Lgs- 81/08, inoltre “devono ricevere a cura del Datore di
Lavoro una eventuale ulteriore formazione,
informazione e addestramento adeguati e specifici, tale da
consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e
sicuro”.
I lavoratori che saranno incaricati del montaggio e dello
smontaggio di opere temporanee devono essere abilitati, tramite
partecipazione ai corsi teorici e pratici previsti nell’allegato XXI
del D. Lgs. 81/08, per gli addetti al montaggio e smontaggio di
ponteggi metallici fissi - inoltre “devono
ricevere a cura del Datore di Lavoro una eventuale ulteriore
formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tale
da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo
e sicuro”.
Perplessità
La formulazione utilizzata nell’art. 4, comma 1, lettera a), b), e c)
saranno oggetto di interpretazione – inoltre la lettera c),
equiparando i montatori di palchi e altre opere temporanee agli
addetti al montaggio dei ponteggi metallici fissi, anche se tenta di
unificare la formazione degli addetti al montaggio di opere
temporanee, potrebbe avere un orizzonte limitato, tenendo conto che
le opere che vengono allestite per eventi come quelli regolamentati
sono di natura più complessa – basti pensare che normalmente sono
autoportanti .
Quella formulazione utilizzata successivamente, “eventuale
ulteriore”, potrà essere oggetto di interpretazione, quando serve
questa ulteriore formazione? – sarebbe stato più opportuno usare una
formulazione più netta, ad esempio, “ il Datore di Lavoro dovrà
integrare la formazione, l’informazione e l’addestramento in
relazione alla tipologia delle opere temporanee specifiche” – certo
tale formulazione presuppone dei costi, ma almeno definisce un
obbligo a cui tutti i concorrenti devono adempiere, evitando
situazioni di concorrenza sleale e/o di incertezza interpretativa. Capo
II – Fiere

Stralcio comma 3 Le norme del Titolo IV
capo I NON si applicano alle attività di cui al comma 2 dell’art. 7 in caso di:

Come si potrà evincere leggendo l’art. 7, vi è lo stesso
schema dell’art. 2, “ particolari esigenze”, vengono
riproposte le stesse problematiche. L’art.
9 recita come segue:
Complessivamente con l’emanazione del Decreto si entra in una nuova
fase, che come recita l’art. 10, dovrà essere oggetto di attento
monitoraggio per verificare le eventuali criticità e problematiche
in sede attuativa. In merito al Capo II, quello che
regolamenta le Fiere, vi sono esclusioni di soglie di tutto rispetto
– quote di
8.50 m
non si possono definire irrilevanti – anche se la quota si riferisce
a strutture prodotte da un unico fabbricante, e montate secondo gli
schemi previsti nella relazione tecnica redatta dal produttore
– mentre anche l’allestimento di strutture alte fino a m 6.50 non
sono prive di Rischi. Siamo tuttavia in presenza di una
griglia, di alcune indicazioni specifiche per attuare il Tutolo IV
capo I, una base importante per gestire gli allestimenti delle
fiere.
Link – Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
Link – Campo di applicazione - con la colonna sinistra della pagina in cui vi sono le situazioni in cui si applica il Tiolo IV capo I del D. lgs. 81/08 - colonna destra situazioni in cui non si applica
Come si potrà evincere da una rapida lettura, si è ragionevolmente scelto di far applicare il Titolo IV del D. Lgs. 81/08, nelle situazioni più complesse – contesti ambientali – strutture miste e di altezza significativa – presenza di più imprese e un numero significativo di lavoratori dipendenti ed autonomi – presenza di lavoratori stranieri – tempi di allestimento in relazione ai programmi degli Eventi.

Stralcio comma 3

Complessivamente con l’emanazione del Decreto si entra in una nuova
fase, che come recita l’art. 10, dovrà essere oggetto di attento
monitoraggio per verificare le eventuali criticità e problematiche
in sede attuativa.Link – Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
Art. 1 “Campo di applicazione”
2 Particolari esigenze
a) Compresenza di più imprese esecutrici, con permanenza di durata variabile;
b) Compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse fra loro;
c) Frequente presenza di lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) Necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) Necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) Possibilità di opere in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) Rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgere in luoghi aperti.
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
- Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”
- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
