In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
Intervento del geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Il
quesito non è banale, si tratta di una questione seria, su cui torniamo
volentieri a ragionare.
Se l’intero organico, compreso il
Capo Cantiere è distaccato da altra Ditta, ci potremmo trovare di fronte
ad un subappalto di fatto.
Il Distacco deve avere come
motivazione l’interesse produttivo temporaneo del distaccante –
non vi è nessuna specifica precisazione di cosa si intenda per
“interesse del distaccante”, pertanto è difficile individuare una
specifica fattispecie.
Si deve escludere che il distacco
possa avvenire perché il distaccatario (impresa che prende in
forza i distaccati) abbia una difficoltà a gestire le commesse, non
avendo un numero sufficiente di addetti in forza, presso la propria
impresa.
Le uniche limitazioni esplicite sono
le seguenti:
“è necessario
il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del
distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto
a quelle per cui è stato assunto. “
“Se il distacco
comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una
unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, deve
essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive.”
Torniamo al punto, in un cantiere, la
Ditta Affidataria può operare, con tutto il personale distaccato? –
nessuna norma specifica lo vieta in modo esplicito – ma analizziamo i
fatti, se l’intero lavoro, è gestito da lavoratori in distacco e
aggiungiamo, se si opera con macchine ed attrezzature della Ditta
Distaccante, la questione si potrebbe presentare come un subappalto
“mascherato”.
Si tratterebbe di un lavoro gestito
totalmente da altro soggetto – da dipendenti con attrezzature del loro
datore di lavoro, che gestirebbero totalmente i lavori, affidati in
appalto ad altra Ditta, presso cui gli addetti sono stati distaccati –
la questione assume rilevanza particolare se si tratta di appalto
pubblico.
Infatti se siamo nell’ambito di un
appalto pubblico, come si giustifica economicamente l’utilizzo di
macchinari ed attrezzature? – tenuto conto che le norme sulla
tracciabilità dei pagamenti, per contrastare le forme di riciclaggio,
impongono di giustificare ogni spesa, effettuata per l’esecuzione
dei lavori ricevuti in appalto – problema non banale, perché
impone che vi siano atti formali di nolo a freddo di attrezzature e
macchinari, da parte della stessa impresa che ha fornito il personale in
distacco.
Tutto porta a concludere che una
situazione come quella descritta sia anomala e soggetta a verifica.
Il nostro parere è che non si
dovrebbe autorizzare una situazione come quella descritta – si deve
precisare che l’autorizzazione compete al Committente – la
responsabilità di autorizzare l’Impresa Affidataria a gestire l’appalto
pubblico come descritto, non compete al CSE, ma al Responsabile del
Procedimento e/o dei lavori.
Il CSE deve verificare che siano applicate le misure di sicurezza e che vi siano tutte le certificazioni, compresa la formazione del personale.
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