Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
Con il Decreto del fare, fra i vari provvedimenti urgenti, per semplificare le procedure in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, nell’art. 32 del Decreto, sono state finalmente recepite, nel Codice dei contratti pubblici, le norme regolamentate nell’art. 26 del D. Lgs. 81/08.
In questa fase in cui si addensano molte tensioni e criticità sul sistema di affidamento degli appalti, con una forte declinazione a ribasso, oltre ogni soglia di legittimità, aver finalmente formalizzato nel codice dei contratti pubblici il sistema di valutazione delle offerte anomale, rappresenta un segnale incoraggiante.
Ci aspettiamo che con serietà le stazioni appaltanti utilizzino il metodo, per escludere le offerte anomale, contrastando un fenomeno troppo diffuso e preoccupante.
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) 7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il prezzo più basso e' determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
E’ necessario che di fronte a soglie di ribasso che si aggirano attorno al 50% vi sia una seria analisi, per individuare le anomalie, proprio per scongiurare che alla fine prevalgano solo le Ditte che possono contare su risorse di provenienza dubbia e/o che tutte le Imprese serie, si debbano adeguare allo standard peggiore, con un generale scivolamento verso livelli poco strutturati e organizzati.
Se non si applicano norme serie di selezione delle Imprese, ribaltando la tendenza di questi ultimi anni, rimarranno sul mercato solo le Ditte poco serie, comunque meno organizzate o legate ad ambienti oscuri.
Accettare ribassi del 50% , passa attraverso la riduzione a zero delle spese generali, oltre che la riduzione dei tempi e del numero di ore utilizzate per portare a termine l’appalto – se partiamo dall’assunto che nelle spese generali vi sono comprese quelle per l’applicazione delle norme di sicurezza di base previste dal Testo unico, e che comunque nei prezzi unitari vi sono oneri diretti, che non saranno computati separatamente, come quelli aggiuntivi e/o specifici non soggetti a ribasso, si giunge facilmente alla conclusione che il netto delle spese per la sicurezza sul lavoro è stato tagliato e in qualche caso azzerato – cioè che siamo di fronte alla palese violazione delle norme fondamentali, previste per l’affidamento dei lavori, soprattutto in edilizia.
Capitolo a parte merita la questione del costo della manodopera, perché implica una analisi sulle quantità – ore presumibili necessarie a portare a termine l’appalto – senza un riferimento su questo elemento strategico, sarà assai difficile verificare le anomalie nelle offerte, cioè sarà difficile valutare se vi è il netto del costo della manodopera – netto che si deve calcolare con i riferimenti tabellari, ma anche e soprattutto con l’altra importante variabile rappresentata dal numero totale delle ore presumibili, con una forbice max X di errore – in assenza di un parametro di riferimento, sarà assai difficile individuare le anomalie con il solo riferimento ai costi “tabellari, contrattuali”.
Il ragionamento che abbiamo fatto fin qui, ribadisce come il tema sia un vero e proprio “campo minato”, tante le variabili da considerare, ma tuttavia è necessario, indispensabile che in questo drammatico frangente economico, con gravissimi risvolti sociali, si metta mano al problema, per non trovarci nei prossimi mesi con una situazione nella quale rimane sul mercato solo chi non ne ha i requisiti.
Riteniamo utile concludere questa riflessione riproponendo il contenuto del Art. 26, comma 6 del D. Lgs. 81/08 “6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” L’articolo in questione aveva introdotto principi importanti, regolamentando una materia delicata oltre il settore già normato dal Titolo IV (ex D.Lgs. 494/96) – principi che in buona misura sono rimasti sulla carta – anzi anche il settore edile è sempre più scivolato in un declivio che sembra senza ritorno.
La domanda che non trova nessuna risposta, si condensa attorno al fatto, come sia possibile una forbice cosi ampia fra computo del progettista e prezzo di affidamento? – vi può essere una differenza del 50%? – riflettiamo, su importi significativi si tratta di cifre impressionanti, come possono essere giustificate?.
Anche chi vuole porsi in modo diverso, sia imprenditore, professionista o artigiano, dopo aver perso uno, due tre gare, dovrà adeguarsi al prezzo di “mercato”, dunque dovrà riorganizzare l’azienda e dovrà operare con lo standard del “pirata” – ritmi elevati, poca sicurezza, meno logistica, meno formazione reale, meno stabilità occupazionale, con contratti atipici.
Solo se limito lo sguardo al nostro settore, chi ha solo collaborazioni a progetto, con partita IVA ecc., ha costi nettamente inferiori a chi come noi ha dipendenti – chi propone formazione, senza avere un accreditamento Regionale, una struttura, ha spese generali pari a zero, inoltre i corsi vengono svolti con procedure per usare un eufemismo esemplificati, dunque come si può concorre alla pari con soggetti simili? – occorrono altre leggi, forse si dovrebbero applicare quelle in vigore.
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Art. 32
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:))
((«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera ))m)((, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;))
((0b) all'articolo 6, comma 8, lettera ))g)((, la parola: «definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;))
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' ((a basso rischio di infortuni e malattie professionali)) di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento ((sia)) all'attivita' del datore di lavoro committente ((sia alle attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi)), un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, ((adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito)), nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. ((A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.)) Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore ((a cinque uomini-giorno)), sempre che essi non comportino rischi derivanti ((dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di)) atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI ((del presente decreto)). Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
((a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) ((«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera ))g)((, sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;))
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, ((sulla base delle indicazioni della Commissione)) consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati ((settori di attivita' a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda)). Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico possono ((dimostrare)) di aver effettuato la valutazione dei rischi ((di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo)). Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 ((del presente articolo)).
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»; ((b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di prevenzione e protezione» e' inserita la seguente: «prioritariamente»;))
c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile ((e per gli addetti)) del servizio prevenzione e protezione, e' riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. ((Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) , e dell'articolo 37, comma 1, lettere ))(( a)e ))b)((, del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro))»;
d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. ((Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) , e dell'articolo 37, comma 1, lettere a)e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro))»;
e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
(( f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente:)) ((«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;))
(( g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:))
((«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonche' ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;))
((g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:))
((«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attivita', individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;))
h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 104-bis (((Misure di semplificazione nei cantieri ))temporanei o mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((e con il Ministro della salute)), da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro((, previa intesa in sede di Conferenza permanente)) per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;
i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((e con il Ministro della salute)), sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro((, previa intesa in sede di Conferenza permanente)) per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto dal comma 4 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «((A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorita' di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorita' portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni))»;
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;
3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
7. ((Le modalita' di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano)) a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
((7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:)) ((«3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».))
((7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.))
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
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- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)