Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
Analisi delle novità sul tema da parte del Geom. Augusto Ferraioli (Pianeta Sicurezza)
Con la emanazione della legge 28 giugno 2012 , n. 92 che contiene “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, viene modificata la normativa in materia di responsabilità solidale, fra il committente imprenditore e appaltatore ed eventuali subappaltatori (art. 4, comma 31). L’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 è stato riformulato, nel modo seguente (in neretto le modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 , n. 92):
“Art. 29. Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. ”
Evoluzione del comma 2 dell’art. 29 "
In vigore dal 26 ottobre 2004
2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
In vigore dal 1 gennaio 2007
Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
In vigore dal luglio 2012
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Con la nuova formulazione dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cosa cambia o meglio cosa potrebbe cambiare in pratica? Intanto si passa da un obbligo che grava sul datore di lavoro committente, di garantire fino a due anni dalla cessazione dell’appalto a garantire eventuali spettanze non percepite dai lavoratori delle ditte operanti in appalto e/o subappalto – ove con relativo provvedimento la parte interessata, in questo caso i lavoratori, ne avessero fatto formale richiesta tramite la Direzione Provinciale del lavoro
In primo luogo con un D.L. emanato nel febbraio del 2012, ribadito in quello del giugno 2012, vengono specificati in modo più analitico tutti gli eventuali oneri da coprire ai lavoratori “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
In secondo luogo il Committente deve essere coinvolto immediatamente – la DPL che deve gestire la pratica, deve convocare anche il committente – fermo restando tutto l’iter che ne segue, con l’azione prioritaria rivolta verso il soggetto che non ha materialmente erogato le spettanze dei lavoratori – dal momento che il committente deve essere subito coinvolto, la vicenda comunque sale di “livello”, mette in gioco più elementi, l’immagine del committente, il rapporto fra l’impresa e il committente stesso, ed infine potrebbe portare più rapidamente del previsto il committente stesso a farsi direttamente carico degli oneri arretrati – fermo restando che sono state introdotte garanzie per lo stesso committente.
Con la legge del 26 aprile 2012, n. 44 nell’art. 5-bis. Viene riformulato Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
La responsabilità solidale come si evince dalla lettura del nuovo comma 28 dell’art. 35 del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n.223, si estende anche all’IVA e ribadisce che il committente deve dimostrare di aver effettuato tutti i controlli necessari a prevenire una consolidata situazione di omissione contributiva e dell’IVA da parte delle ditte a cui sono stati affidati lavori in appalto. L’unico deterrente è costituito, dalla verifica, da parte del committente, prima di ogni saldo degli stati di avanzamento, del pagamento degli F24 da parte delle imprese esecutrici. ”
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