- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
PARERE DEL EOM. AUGUSTO FERRAIOLI DI PIANETA SICUREZZA Srl, sulla Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011 – Enti Bilaterali e Formazione RLS e lavoratori.Sulla Formazione di lavoratori ed RLS è intervenuta una Circolare del Ministero del Lavoro del 29 luglio 2011.
Prima di entrare nel merito del contenuto della Circolare n 20 del Min. del Lavoro, dobbiamo ribadire che non ha una giustificazione il ritardo nella emanazione dell’accordo Stato Regioni e Province Autonome, in applicazione del comma dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, a fine luglio vi è stato l’ennesimo rinvio, il mese di settembre sarà quello decisivo ?, forse non sappiamo tuttavia siamo oltre il tempo “limite”.
La Circolare n 20 del 29 luglio 2011 emessa dal Ministero del Lavoro è importante non tanto per i principi che ribadisce e per i chiarimenti che propone o meglio ripropone, ma per i soggetti a cui si rivolge, le DPL territoriali e al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.
La Circolare precisa le modalità con cui devono essere individuati i soggetti Bilaterali a cui il Datore di lavoro si deve rivolgere per effettuare, in “collaborazione” la formazione di RLS e Lavoratori.
Stando alla lettera della nota i criteri di individuazione degli Enti Bilaterali è estremamente semplice – Enti costituiti dalle associazioni più rappresentative, firmatarie di contratti di lavoro applicati dall’azienda interessata.
Per la maggioranza delle Imprese piccole e medie la identificazione dei soggetti abilitati è abbastanza semplice, più complessa risulta essere la situazione per aziende più grandi, in cui potrebbe applicarsi, ove definitivamente approvato l’articolo 8 della manovra finanziaria, con la possibilità di deroghe in sede aziendale – ma in questo ultimo caso si tratta comunque di aziende non interessate alla gestione di iniziative con Enti Territoriali, essendo prassi la gestione fra le parti a livello di “gruppo”, aziendale dei temi inerenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Altro elemento che assume un ruolo determinante è quello della dimensione settoriale e territoriale.
Dunque per riassumere:
§ deve essere un Ente bilaterale costituito da Associazioni più rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali;
§ deve essere un Ente costituito dalle associazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dal Datore di Lavoro ai propri dipendenti;
§ deve essere un Ente Bilaterale del settore produttivo e lavorativo a cui appartiene l’azienda – Edile – Meccanico – Commercio ecc.;.
§ deve essere un Ente del territorio in cui l’impresa esegue i lavori.
Vi è inoltre da precisare che l’obbligo formativo ricade sul datore di lavoro, pertanto è il datore di lavoro che comunica il programma formativo all’Ente Bilaterale e che si può avvalere di un suo consulente di fiducia, ovvero di una Società che abbia i requisiti necessari.
Dunque, quando si parla di Formazione di RLS e lavoratori – la formazione di base - non potrà essere il consulente e/o la Società di Consulenza che avrà un accordo con l’Ente Bilaterale, di collaborazione, ma il singolo datore di lavoro.
Il Modello probabilmente diventerà quello già utilizzato nella Regione Veneto – a Verona, frutto di un accordo fra le parti Sociali e lo SPRESAL.
Nell’accordo Veneto L’Ente Bilaterale, effettua direttamente la formazione, verifica la congruità dei programmi, controlla la regolarità dei corsi e rilascia gli attestati – in questo schema è nella facoltà del Datore di Lavoro incaricare l’Ente Bilaterale e/o utilizzare strutture di sua fiducia, sempre rispettando la procedura, fermo restando che gli atetsti sono rilasciati dall’Ente Bilaterale.
Da quanto sottolineato finora, emerge con evidenza che tutte le iniziative e le strutture private che in questi mesi si sono accreditate come abilitate a formare RLS e Lavoratori, corsi di base di cui all’art. 37, non hanno tali requisiti e non rispettano la procedura indicata nella circolare n 20 del 29/07/11.
Dunque dalla Circolare si deve passare all’azione, gli organi di vigilanza debbono unificare il loro intervento, avere una unica interpretazione, mettendo fine a “rendite di posizione” ingiustificabili.
Basta scorrere le pagine in rete, su Google, imbattersi nella pubblicità di tantissime Società e consulenti che promuovono corsi per RLS e per lavoratori, il più delle volte facendo riferimento ad accordi con presunti Enti Bilaterali.
La Società di consulenza, il consulente può esperire le procedure di collaborazione in nome e per conto dei singoli datori di lavoro, ovvero possono ricevere incarico di seguire l’organizzazione e la gestione dei corsi, sempre per conto di un datore di lavoro.
La circolare Ministeriale n 20 interviene su un tema delicato e complesso, dando un indirizzo agli organi di vigilanza, ora spetta alle strutture operative territoriali, DPL ecc. avviare i controlli ed applicare un metodo univoco a parità di contesti, con la dovuta elasticità, con il buon senso ma con fermezza.
L’auspicio è quello che entro il mese di settembre si metta un punto nella situazione, con l’emanazione dell’accordo Stato Regioni e Province Autonome.
In questo periodo è stato coniato un termine appropriato alla situazione che si sta determinando: “attestopoli”, una situazione paradossale, che si spinge fino a pubblicità che si presentano come segue: “Costo Attestato”, senza mezze frasi, non si fa riferimento alla frequenza ad un corso ma si parla di “costo dell’attestato”.
L’auspicio è quello che tale situazione venga superata, con una vera “moralizzazione” del settore, precisando anche i limiti e i confini della formazione a distanza – noi siamo convinti che sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro debba essere limitatissima, dando spazio al lavoro d’aula e alle esercitazioni appropriate alla tipologia del corso.
Linee Guida per riconoscere gli Enti Bilaterali "autentici": http://www.ctproma.it/images/stories/articolo_ilsole24ore_30_07_2011.jpg
Scarica la circolare 20/2011: http://www.ctproma.it/dmdocuments/Circolare_n20_29luglio2011.pdf
glossario
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