- Obblighi della Impresa Affidataria
Breve vademecum del Geom. Augusto Ferraioli sugli obblighi della Ditta Affidataria in merito alla redazione del POS ed alla gestione del CantiereD. Lgs. 81/08 - Art. 96
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).
la prescrizione contenuta nell’art. 96, comma 1 lettera g, deve essere coordinata con le prescrizioni contenute nell’art. 97.
Il POS deve contenere:
1. Una relazione tecnica sulle caratteristiche dei lavori da eseguire e del contesto ambientale.
2. Programma cronologico dei lavori
3. Procedure di gestione dei lavori o meglio di esecuzione
Organigramma di cantiere – uomini e procedure per adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 81/08, art. 97, comma 1 - “Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. “ – comma 3. “Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96”
Per applicare il punto 3.1 si deve nominare un Direttore di Cantiere e un assistente, con funzioni di coordinamento e vigilanza.
Organigramma delle imprese e dei lavoratori autonomi che saranno utilizzati per l’esecuzione dei lavori - con la indicazione delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti.
Più in generale la Ditta Affidataria deve organizzare il cantiere, viabilità generale, accessi al cantiere, aree di stoccaggio, logistica ecc. – il POS deve contenere le indicazioni per la gestione complessiva del cantiere.
La situazione si complica quando gli appalti vengono Vinti e/o gestiti tramite Consortili e/o ATI
CONSORTILE
Quando il soggetto affidatario è una consortile, cioè un soggetto giuridico autonomo, costituito da più ditte, ma autonomo, deve avere una struttura gerarchica propria, anche tramite affidamenti (nel rispetto della normativa vigente) di personale, delle ditte costituenti la consortile.
La Consortile deve avere tutte le figure previste dalla normativa vigente – RSPP e Medico Competente.
ATI
Nel caso di associazione Temporanea di impresa, la situazione si presenta in modo diverso, rispetto alla consortile, si tratta di un accordo fra soggetti giuridici che mantengono la loro autonomia. L’ATI avrà un capo gruppo – una ditta capofila, che avrà il compito di fungere da affidataria – il POS pertanto non potrà che essere redatto da ogni singola Ditta che sarà praticamente presente nel cantiere.
L’ATI in quanto tale non è un soggetto imprenditoriale autonomo, pertanto non potrà avere dipendenti e/o lavoratori in affidamento.
Nel POS delle diverse Ditte si deve far riferimento all’ATI come soggetto aggiudicatario dei lavori, nel quadro delle singole responsabilità.
Nella eventualità che le imprese dell’ATI intendano gestire in modo coordinato i lavori, senza costituire una consortile, ci si troverebbe di fronte ad una situazione in cui i datori di lavoro delle imprese costituenti l’ATI dovrebbero gestire insieme il cantiere.
In questo ultimo caso il POS potrebbe essere unico, con i dati di tutte le ditte, che dovrebbero nominare congiuntamente un direttore di cantiere, un capo cantiere.
Gli RSPP delle Ditte costituenti l’ATI, congiuntamente dovrebbero redigere una valutazione dei rischi e un piano di emergenza comune, sottoscritta da tutti i datori di lavoro delle ditte costituenti l’ATI.
Tale situazione determinerebbe la comune responsabilità penale e civile dei datori di lavoro, nell’ambito della giurisprudenza consolidata o meglio nel quadro legislativo in vigore – fermo restando le responsabilità gerarchiche del Direttore di Cantiere e dei preposti, nominati da tutti i datori di lavoro.
Il POS deve essere redatto anche dalle affidatarie che non eseguono direttamente i lavori?
Se ci limitiamo a leggere il comma 1, lettera g dell’art. 96 e il comma 1 lettera h dell’art. 89 “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”, sembrerebbe che la Ditta affidataria che non esegue direttamente il lavoro non sia tenuta a redigere tale documento.
Se poi si allarga l’orizzonte e si legge con attenzione l’art. 97 del D. Lgs. 81/08, si giunge a ben altra conclusione.
A questo punto del ragionamento è utile introdurre anche un altro argomento di riflessione, la Ditta Affidataria può non avere in cantiere nemmeno un addetto, cioè può non avere almeno un responsabile di cantiere?
Leggiamo insieme l’articolo
“Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”
Se la Ditta affidataria deve adempiere alle prescrizioni inderogabili, previste dall’articolo 97, come può non avere almeno un responsabile di cantiere ?
Inoltre se il committente deve affidare i lavori sulla base dei requisiti previsti dall’allegato XVII, stiamo ovviamente parlando di appalti privati – nel pubblico la normativa ha delle griglie che dovrebbero prevenire tale contesto - in quale orizzonte giuridico e legislativo può affidare i lavori ad un soggetto privo di struttura operativa, cioè di maestranze ed attrezzature idonee?
In tali contesti potrà il committente a valle di infortuni ed eventi gravi giustificare il suo operato?
Dal dettato nella norma ne deriva che l’impresa affidataria deve avere almeno un responsabile di cantiere e deve redigere un POS in cui indica le procedure di gestione del cantiere.
L’Impresa affidataria deve avere sempre personale in cantiere, come si è accennato almeno il responsabile e deve redigere il POS.
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